
(Entrato in vigore il 01.01.2002)
Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato. (GU n. 300 del 28-12-2001- Suppl. Ordinario n.282)
Capo I
ATTIVITA' DI TELECOMUNICAZIONI AD USO PRIVATO
Sezione 1
Definizioni, scopo ed ambito di applicazione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.
1214, recante norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di
stazioni di radioamatore;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e delle telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha istituito l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni ed ha dettato norme sui sistemi
di telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Visto l'articolo 20, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo;
Visto il regolamento delle radiocomunicazioni, che integra la
costituzione e la convenzione dell'Unione internazionale delle
telecomunicazioni (UIT), adottate a Kyoto il 14 ottobre 1994,
ratificate con legge 26 gennaio 1999, n. 26;
Visto l'articolo 2, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50 -
legge di semplificazione 1998;
Visti gli articoli 32-bis e 32-ter del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, come introdotti dall'articolo 6 del
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2000 che ha approvato il
piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo
2000;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata la necessita' di adeguare gli istituti della
concessione e dell'autorizzazione ad uso privato di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 al nuovo regime delle
licenze individuali e delle autorizzazioni generali introdotto
dall'articolo 20, commi 4 e 5, della citata legge n. 448 del 1998;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle
telecomunicazioni;
Udito il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato prot. n. 12809 del 10 febbraio 2000;
Udito il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
prot. 6718/00/NA del 21 aprile 2000;
Vista la nota della Commissione europea n. 4735 del 5 dicembre
2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 105/2001, reso
nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del
23 aprile 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 settembre 2001;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i
Ministri per le politiche comunitarie, degli affari esteri, della
difesa, della giustizia, delle attivita' produttive, dell'interno,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'economia e
delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento si intendono per:
a) "servizio di telecomunicazioni", un servizio la cui fornitura
consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e
nell'instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi
compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti
audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi
radiofonici e televisivi;
b) "servizio di telecomunicazioni ad uso privato", un servizio di
telecomunicazioni svolto nell'interesse proprio dal titolare o dai
contitolari di una licenza individuale o di una autorizzazione
generale;
c) "licenza individuale", un provvedimento rilasciato dal
Ministero delle comunicazioni per lo svolgimento di una attivita' di
telecomunicazioni ad uso privato;
d) "autorizzazione generale", un'autorizzazione a svolgere
un'attivita' di telecomunicazioni ad uso privato che si consegue:
1) sulla base dell'istituto del silenzio-assenso dopo un
predeterminato periodo di tempo dalla produzione di apposita
dichiarazione;
2) contestualmente alla produzione della dichiarazione da parte
del soggetto interessato;
e) "libero uso", la facolta' di utilizzo di dispositivi o di
apparecchiature terminali di telecomunicazioni senza necessita' di
licenza o di autorizzazione.
Art. 2.
Scopo ed ambito di applicazione
1. Il presente capo:
a) individua i servizi ed i sistemi di telecomunicazioni ad uso
privato da assoggettare a licenza individuale o ad autorizzazione
generale; indica altresi' le apparecchiature terminali ed i
dispositivi di libero uso;
b) fissa le condizioni per le licenze individuali e per le
autorizzazioni generali ai fini dell'installazione di impianti e
dell'esercizio di servizi di telecomunicazioni;
c) fissa le condizioni per l'adeguamento delle concessioni e
delle autorizzazioni ad uso privato gia' rilasciate alle disposizioni
di cui alla lettera b).
Art. 3.
Amministrazioni dello Stato, organismi militari ed internazionali
1. Restano in vigore le disposizioni dettate dagli articoli 184,
commi primo, quarto e quinto, e 316 del codice postale e delle
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
Sezione 2
Categorie di attivita' di telecomunicazioni ad uso privato
Art. 4.
Licenza individuale
1. Una licenza individuale e' necessaria nel caso di installazione
di una o piu' stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di
collegamenti di Terra e via satellite richiedenti un'assegnazione di
frequenza, con particolare riferimento a:
a) sistemi: fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili
aeronautici;
b) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione;
c) sistemi di ricerca spaziale;
d) sistemi di esplorazione della Terra;
e) sistemi di operazioni spaziali;
f) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
g) sistemi di ausilio alla meteorologia;
h) sistemi di radioastronomia.
Art. 5.
Autorizzazione generale
1. Un'autorizzazione generale e' necessaria nel caso di:
a) installazione o esercizio di una rete di telecomunicazioni su
supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad
eccezione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera a);
b) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di
frequenze di tipo collettivo:
1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e
con protezione da interferenze provocate da stazioni di altri
servizi, compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal
piano nazionale di ripartizione delle frequenze e dal regolamento
delle radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale
categoria le stazioni di radioamatore nonche' le stazioni e gli
impianti di cui all'articolo 41, comma 1;
2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole
potenza, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione
CEPT/ERC/REC 70-03. In particolare l'autorizzazione e' richiesta nel
caso:
2.1) di installazione o esercizio di reti locali a tecnologia
DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 6, comma
1, lettera a);
2.2) di installazione o esercizio di reti locali radiolan e
hiperlan, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1,
lettera b);
2.3) di installazione o esercizio di apparecchiature in
ausilio al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti
alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del
traffico, ai trasporti a fune, al controllo delle foreste, alla
disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;
2.4) di installazione o esercizio di apparecchiature in
ausilio ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie,
comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione;
2.5) di installazione o esercizio di apparecchiature per
collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o
comunque l'emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate
presso sedi di organizzazioni nautiche nonche' per collegamenti di
servizio fra diversi punti di una stessa nave;
2.6) di installazione o esercizio di apparecchiature in
ausilio alle attivita' sportive ed agonistiche;
2.7) di installazione o esercizio di apparecchi per ricerca
persone;
2.8) di installazione o esercizio di apparecchiature in
ausilio alle attivita' professionali sanitarie ed alle attivita'
direttamente ad esse collegate;
2.9) di installazione o esercizio di apparecchiature per
comunicazioni a breve distanza di tipo diverso da quelle di cui ai
numeri da 2.1) a 2.8), comprese le comunicazioni in "banda cittadina
- CB", sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilita'
di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a
rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il
divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di
programmi o comunicati destinati alla generalita' degli ascoltatori.
2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle
apparecchiature sono definite a norma dell'articolo 20.
Art. 6.
Libero uso
1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di
tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a
brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli
rispondenti alla raccomandazione CEPT-ERC/REC 70-03, tra le quali
rientrano in particolare:
a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai
sensi dell'articolo 183, comma secondo, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 156 del 1973;
b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell'ambito del fondo,
ai sensi dell'articolo 183, comma secondo, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 156 del 1973; sono disciplinate ai sensi
dell'articolo 5 le reti hiperlan operanti obbligatoriamente in
ambienti chiusi o con vincoli specifici;
c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;
e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
f) telecomandi dilettantistici;
g) applicazioni induttive;
h)radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non
professionali;
i) ausilii per handicappati;
l) applicazioni medicali di debolissima potenza;
m) applicazioni audio senza fili;
n) apriporta;
o) radiogiocattoli;
p) apparati per l'individuazione di vittime da valanga;
q) apparati non destinati ad impieghi specifici.
2. Sono altresi' di libero uso:
a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con
sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo 183, comma
secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973;
b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da
satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e
protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente
alla ricezione del servizio di radiodiffusione.
3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle
apparecchiature sono definite a norma dell'articolo 20.
Sezione 3 Procedure
Art. 7.
Procedura di licenza individuale
1. Nel caso di richiesta di una licenza individuale di cui
all'articolo 4, il soggetto interessato e' tenuto a presentare al
Ministero delle comunicazioni una domanda, conforme al modello
riportato nell'allegato A1, contenente informazioni riguardanti il
richiedente ed una dichiarazione di impegno ad osservare specifici
obblighi, quali il pagamento del contributo annuo per l'attivita' di
vigilanza e controllo ed il pagamento del contributo annuo per
l'impiego delle frequenze assegnate ai fini dell'esercizio del
collegamento nonche' il rispetto delle norme di sicurezza, di
protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche.
2. Alla domanda di cui all'allegato A1 deve essere acclusa la
documentazione seguente:
a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in
conformita' alle normative tecniche vigenti, finalizzato all'uso
ottimale delle risorse spettrali con particolare riferimento, fra
l'altro, alle aree di copertura, alla potenza massima irradiata, alla
larghezza di banda di canale, al numero di ripetitori; il progetto e'
elaborato secondo i modelli di cui agli allegati A2 ed A3,
sottoscritto da soggetto abilitato. Tale progetto deve contenere una
descrizione tecnica particolareggiata del sistema che si intende
gestire. In particolare, esso deve indicare:
1) il tipo, l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle
stazioni radioelettriche, tenendo presente che per stazione
radioelettrica si intende una stazione costituita da uno o piu'
trasmettitori o ricevitori o da un complesso di trasmettitori e
ricevitori nonche' dagli apparecchi accessori necessari per
effettuare un servizio di radiocomunicazioni in un determinato punto;
2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di
servizio che si intende gestire, di cui si propone l'utilizzazione;
3) il numero delle stazioni radioelettriche previste per il
collegamento;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' conforme
all'allegato D per i soggetti per i quali va acquisita la
documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto
1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252;
c) l'attestato dell'avvenuto versamento del contributo iniziale a
titolo di rimborso delle spese riguardanti l'istruttoria
amministrativa.
3. Il Ministero delle comunicazioni, entro dieci giorni dal
ricevimento della domanda, comunica l'avvio del procedimento
istruttorio.
4. Il Ministero delle comunicazioni rilascia la licenza individuale
entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in
casi particolari e sulla base di adeguata motivazione da comunicare
all'interessato, entro centoventi giorni.
5. Se in corso d'esame la domanda risulta carente rispetto agli
elementi informativi da considerare essenziali ed ai dati di cui agli
allegati al presente regolamento, il Ministero delle comunicazioni
richiede, non oltre trenta giorni dal ricevimento della domanda
stessa, le integrazioni necessarie che l'interessato e' tenuto a
fornire entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Il Ministero delle comunicazioni, nei casi di cui al comma 5,
rilascia la licenza entro quarantacinque giorni dal ricevimento della
documentazione integrativa richiesta ovvero entro centoventi giorni
in casi particolari; qualora la documentazione non sia presentata nei
termini, il Ministero comunica all'interessato l'archiviazione della
domanda.
7. Ogni variazione degli elementi di cui alla domanda ed alla
relativa documentazione, che si intenda apportare successivamente al
rilascio della licenza individuale, deve essere comunicata al
Ministero il quale, entro quarantacinque giorni, autorizza la
variazione o comunica all'interessato la necessita' di presentare una
nuova domanda di licenza.
8. L'installazione o l'esercizio di una stazione radioelettrica non
possono avvenire prima del rilascio della relativa licenza
individuale.
9. Allo scopo di garantire una gestione efficace della risorsa
spettrale, dalla licenza individuale non discende al titolare alcun
diritto di uso in esclusiva delle frequenze assegnate.
10. Una licenza individuale non puo' essere ceduta a terzi, anche
parzialmente e sotto qualsiasi forma, senza l'assenso del Ministero
delle comunicazioni.
Art. 8.
Procedura di autorizzazione generale
1. Il soggetto che intende conseguire unautorizzazione generale, e'
tenuto ad inviare al Ministero delle comunicazioni una dichiarazione
conforme al modello riportato nell'allegato B1, nel caso di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), e B2 per l'ipotesi di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), fermo restando quanto
previsto dall'articolo 37.
2. La dichiarazione contiene le informazioni riguardanti
l'interessato, le indicazioni circa le caratteristiche dei sistemi
radioelettrici da impiegare, ove previsti, e l'impegno ad osservare
specifici obblighi quali quello del pagamento del contributo annuo
per l'attivita' di vigilanza e controllo nonche' quello
dell'osservanza delle norme di sicurezza, di protezione ambientale,
di salute della popolazione ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve
essere allegata la documentazione seguente:
a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione
ed esercizio di una rete di telecomunicazioni su supporto fisico, ad
onde convogliate e su sistemi ottici, sottoscritto da un soggetto
abilitato;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' conforme
all'allegato D per i soggetti per i quali va acquisita la
documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto
1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252;
c) gli attestati dell'avvenuto versamento del contributo a titolo
di rimborso delle spese riguardanti l'istruttoria amministrativa e
del contributo per l'attivita' di vigilanza e controllo relativo al
primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale.
3. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili,
l'interessato, sulla scorta del verbale di collaudo della stazione,
se prescritto, richiede al Ministero delle comunicazioni la licenza
di stazione; questa tiene luogo dell'autorizzazione generale.
4. Qualora il Ministero non comunichi all'interessato un
provvedimento negativo entro quattro settimane dalla data di
ricezione della dichiarazione, di cui al comma 1, l'autorizzazione
generale si intende acquisita sulla base dell'istituto del
silenzio-assenso.
5. Se l'attivita' non puo' essere avviata, a seguito di intervento
del Ministero delle comunicazioni, l'interessato ha diritto al
rimborso del contributo versato per verifiche e controlli.
6. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2),
il soggetto e' tenuto ad inviare una dichiarazione contenente le
informazioni di cui al modello riportato nell'allegato C, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 45. Per la compilazione della
dichiarazione si applicano le disposizioni dettate dal comma 2, fatta
eccezione per la lettera a). La produzione della dichiarazione da'
titolo ad avviare contestualmente l'attivita' di telecomunicazioni
oggetto della dichiarazione stessa.
7. Il titolare dell'autorizzazione generale e' tenuto a conservare
copia della dichiarazione di cui ai commi 1 e 6.
8. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla
relativa documentazione deve essere comunicata al Ministero il quale,
entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso,
comunica all'interessato la necessita' di presentare una nuova
dichiarazione.
9. La cessione dell'autorizzazione generale e' comunicata al
Ministero delle comunicazioni, il quale formula eventuali
osservazioni entro trenta giorni.
Sezione 4
Disposizioni comuni alle attivita' di telecomunicazioni ad uso privato
Art. 9.
Validita'
1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali hanno
validita' non superiore a dieci anni e sono rinnovabili.
2. La validita' delle licenze individuali e' indicata nei singoli
provvedimenti dal Ministero delle comunicazioni, tenendo anche conto
dell'eventuale richiesta dell'interessato; nel provvedimento e'
stabilito anche il periodo entro il quale deve essere presentata la
domanda di rinnovo, di norma sei mesi prima della scadenza.
3. Per le autorizzazioni generali l'interessato puo' fissare nella
dichiarazione, rispetto a quanto previsto nel comma 1, un periodo
inferiore, fermo restando che il Ministero delle comunicazioni puo'
intervenire al riguardo in sede di istruttoria della pratica; il
rinnovo deve essere richiesto con sessanta giorni di anticipo
rispetto alla scadenza.
4. La scadenza della validita' deve coincidere con il 31 dicembre
dell'ultimo anno di validita'.
5. L'interessato puo' richiedere, motivandolo, il rilascio di
licenze individuali temporanee: sono tali quelle con validita'
inferiore all'anno; ugualmente l'interessato puo' fissare una
validita' temporanea, inferiore all'anno, nella dichiarazione
finalizzata al conseguimento delle autorizzazioni generali. Le
licenze e le autorizzazioni temporanee sono assoggettate a specifici
contributi.
Art. 10.
Domande e dichiarazioni
1. Le domande di licenza individuale e le dichiarazioni inerenti
alle autorizzazioni generali possono essere consegnate direttamente
all'ufficio competente ovvero trasmesse mediante invio raccomandato
con avviso di ricevimento.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, la
dichiarazione, di cui al medesimo articolo 8, tiene luogo della
licenza di stazione.
3. Nel caso in cui la domanda o la dichiarazione di cui al comma 1
sia prodotta da piu' soggetti, deve essere designato tra questi il
rappresentante abilitato a tenere i rapporti con il Ministero delle
comunicazioni.
Art. 11.
Requisiti
1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali, salvo
quanto previsto nelle sezioni 7u' e 8u', possono essere conseguite da
cittadini o da persone giuridiche dell'Unione europea e dello Spazio
economico europeo o di Stato appartenente all'Organizzazione mondiale
del commercio (OMC), a condizione che, relativamente all'OMC, siano
state ratificate le inerenti disposizioni, ovvero di Stato con cui
siano intervenuti accordi di reciprocita', fermo restando quanto
disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286.
2. Non puo' conseguire il titolo chi abbia riportato condanna per
delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero
sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finche'
durano gli effetti dei provvedimenti e sempreche' non sia intervenuta
sentenza di riabilitazione.
Art. 12.
Obblighi
1. Il titolare di licenza individuale e di autorizzazione generale
e' tenuto, nel corso di validita' del titolo, ad ottemperare a norme
adottate nell'interesse della collettivita' o per l'adeguamento
all'ordinamento internazionale con specifico riguardo alla
sostituzione o all'adattamento delle apparecchiature nonche' al
cambio delle frequenze.
2. Il soggetto, che ha titolo ad esplicare attivita' di
telecomunicazioni ad uso privato, e' tenuto a rispettare le
disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di salute della
popolazione, di protezione ambientale, nonche' le norme urbanistiche
e quelle dettate dai regolamenti comunali in tema di assetto
territoriale.
3. Ai fini dell'installazione o dell'esercizio di stazioni
ricetrasmittenti negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti
soggette alle relative servitu', l'interessato e' tenuto ad acquisire
preventivamente il benestare di competenza dell'Ente nazionale per
l'aviazione civile relativamente agli aspetti di sicurezza
aeronautici.
Art. 13.
Sospensione - revoca - decadenza
1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente
regolamento, ivi compreso quello del versamento dei contributi,
previa diffida, la licenza individuale e l'autorizzazione generale
possono essere sospese fino a trenta giorni.
2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell'applicazione
del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.
3. La decadenza dalla licenza o dall'autorizzazione e' pronunciata
quando venga meno uno dei requisiti previsti dal presente
regolamento.
Art. 14.
Contributi
1. La disciplina dei contributi inerenti alle licenze individuali
ed alle autorizzazioni generali e' dettata dal decreto del Ministro
delle comunicazioni di cui all'articolo 20, comma 6, della legge
23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 15.
Adeguamento
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le
concessioni e le autorizzazioni in atto alla data di entrata in
vigore del regolamento stesso si convertono automaticamente in
licenza individuale ed in autorizzazioni generali sulla base delle
disposizioni recate dagli articoli 4 e 5.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano
di avere validita' le concessioni e le autorizzazioni concernenti
l'utilizzo di apparecchiature terminali e di dispositivi per i quali
l'articolo 6 prevede il libero uso.
3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento le
licenze individuali e le autorizzazioni generali di cui al comma 1
acquisiscono una validita' di dieci anni a decorrere dalla data
originaria della concessione o della autorizzazione o da quella
dell'ultimo rinnovo: ai titolari e' consentito di rinunciare alla
licenza o all'autorizzazione entro il 31 dicembre 2001.
Art. 16.
Verifiche e controlli
1. Il titolare di licenza individuale e di autorizzazione generale
e' tenuto a consentire le verifiche ed i controlli necessari
all'accertamento della regolarita' dello svolgimento della inerente
attivita' di telecomunicazioni.
2. I competenti uffici del Ministero delle comunicazioni hanno
facolta' di effettuare detti controlli e verifiche presso le sedi
degli interessati, che sono tenuti a fare accedere i funzionari.
3. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal
presente regolamento e' svolto, ferme restando le competenze degli
organi di polizia, dagli uffici periferici del Ministero delle
comunicazioni ai quali compete l'applicazione delle previste sanzioni
amministrative.
Art. 17.
Rinuncia
1. Gli interessati possono rinunciare alla licenza individuale ed
alla autorizzazione generale entro il 30 novembre di ciascun anno,
indipendentemente dalla durata della validita' del titolo. La
rinuncia ha effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo. Le relative
comunicazioni possono essere consegnate anche direttamente
all'ufficio competente del Ministero delle comunicazioni.
Art. 18.
Requisiti delle apparecchiature
1. Le apparecchiature impiegate per le attivita' di cui agli
articoli 4, 5 e 6, se non disciplinate dal decreto legislativo
9 maggio 2001, n. 269, devono essere rispondenti alle specifiche
stabilite in materia di compatibilita' elettromagnetica, di sicurezza
elettrica e di altri requisiti essenziali nonche' alle specifiche
previste in materia di conformita' tecnica.
Art. 19.
Frequenze
1. L'utilizzazione delle frequenze deve conformarsi alla normativa
in vigore nell'ordinamento italiano.
Art. 20.
Bande collettive di frequenze
1. Con provvedimenti del Ministero delle comunicazioni sono
definite:
a) le bande di frequenze di tipo collettivo la cui utilizzazione
e' prevista dagli articoli 5 e 6;
b) le interfacce radio delle apparecchiature disciplinate dalla
direttiva 1999/5/CE;
c) le caratteristiche tecniche e le modalita' di funzionamento
delle apparecchiature indicate negli articoli 5 e 6, se non
disciplinate dalla direttiva 1999/5/CE;
d) le integrazioni necessarie per adeguare l'elenco delle
apparecchiature di cui agli articoli 5 e 6.
Art. 21.
Collegamento alle reti pubbliche e interconnessione
1. E consentito alle reti ed ai sistemi di telecomunicazione ad uso
privato, previo consenso del Ministero delle comunicazioni, di
collegarsi alle reti pubbliche di telecomunicazioni per motivi di
emergenza e per il conseguimento delle finalita' proprie della
relativa licenza e delle autorizzazioni generali nonche' delle
finalita' ammesse in caso di esercizio di apparecchiature in libero
uso.
2. E consentita l'interconnessione fra reti di telecomunicazione ad
uso privato per motivi di pubblica utilita' inerenti alla sicurezza,
alla salvaguardia della vita umana ed alla protezione dei beni e del
territorio, quali i servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti,
gasdotti fra loro collegati e le attivita' di protezione civile e di
difesa dell'ambiente e del territorio nonche' la sicurezza della
navigazione in ambito portuale. Le condizioni per l'interconnessione
sono valutate dal Ministero delle comunicazioni al quale e'
presentata apposita domanda dalle parti interessate corredata dal
relativo progetto tecnico.
Art. 22.
Sperimentazione
1. E consentita la sperimentazione di sistemi e di apparecchiature
di radiocomunicazione, previo rilascio di licenza individuale
temporanea o conseguimento di autorizzazione generale temporanea. La
licenza e l'autorizzazione hanno validita' massima di centottanta
giorni, rinnovabile previa ulteriore domanda o dichiarazione al
Ministero delle comunicazioni, il quale si riserva di valutare le
motivazioni addotte, anche sulla base dei risultati conseguiti, entro
sessanta giorni.
Art. 23.
Servizi via satellite
1. Il rilascio delle licenze individuali ed il conseguimento delle
autorizzazioni generali riguardanti i servizi di rete ed i servizi di
comunicazione via satellite per uso privato sono disciplinati dal
presente regolamento sulla scorta delle disposizioni dettate dal
decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, ed in particolare
dall'articolo 11, comma 3.
Sezione 5
Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche richiedenti
un'assegnazione di frequenze
Art. 24.
Rilascio delle licenze individuali
1. Le licenze individuali sono rilasciate fino ad esaurimento delle
frequenze riservate.
2. Nel rilascio delle licenze individuali si ha riguardo in via
prioritaria alle esigenze di natura pubblica.
3. Il rilascio a soggetti privati delle licenze individuali per
l'impianto o l'esercizio di stazioni radioelettriche e' consentito a
sussidio di attivita' industriali, commerciali, artigianali, agricole
e rientranti nel settore del terziario.
Art. 25.
Stazione radioelettrica
1. Ogni stazione radioelettrica che operi su frequenza assegnata
deve essere munita di apposito documento di esercizio, rilasciato dal
Ministero delle comunicazioni, contenente gli elementi riguardanti la
relativa licenza individuale nonche' i dati significativi della
stazione stessa.
Art. 26.
Risorsa spettrale
1. Nel caso in cui la risorsa spettrale assegnata risulti eccessiva
rispetto alle esigenze del soggetto interessato ovvero non sia
impiegata, in tutto o in parte, dal soggetto stesso, il Ministero
delle comunicazioni, previa comunicazione o diffida, provvede a
modificare la licenza individuale e, se necessario, a revocare la
licenza stessa.
Art. 27.
Emittenza privata
1. Per i collegamenti in diretta attraverso ponti mobili e per i
collegamenti temporanei, di cui all'articolo 1, comma 8, della legge
30 aprile 1998, n. 122, le emittenti utilizzano esclusivamente le
frequenze comprese nelle bande destinate allo scopo dal piano
nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.
Sezione 6 Servizio radiomobile professionale autogestito
Art. 28.
O g g e t t o
1. Il servizio radiomobile professionale, per il quale e' richiesta
la licenza individuale, e' un servizio di radiocomunicazioni ad uso
professionale tra stazioni di base e stazioni mobili terrestri e tra
queste ultime. Esso permette di effettuare comunicazioni di fonia, di
dati, di messaggi precodificati, includendo prestazioni specifiche di
chiamata di gruppo, di chiamata prioritaria e di chiamata di
emergenza.
2. Il sistema analogico o numerico in tecnica multiaccesso e' un
sistema che consente, attraverso una o piu' stazioni di base, di
accedere ad un gruppo comune di frequenze.
3. La presente sezione:
a) disciplina il servizio radiomobile professionale analogico e
numerico autogestito in tecnica multiaccesso;
b) individua gruppi distinti di frequenze per i servizi
radiomobili professionali analogici e numerici autogestiti.
4. Il servizio radiomobile professionale numerico autogestito
utilizza, in prima applicazione, la tecnologia TETRA (terrestrial
trunked radio), cosi' come definita dall'ETSI (european
telecommunication standard institute).
5. L'impiego di standard diversi dal TETRA con l'individuazione
delle necessarie frequenze e' disciplinato da apposito regolamento.
Art. 29.
Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale
analogico in tecnica multiaccesso autogestito
1. Le coppie di frequenza in banda VHF elencate nell'allegato E e
le coppie di frequenza in banda UHF elencate nell'allegato F possono
essere utilizzate per il servizio radiomobile professionale analogico
autogestito sia in tecnica multiaccesso che in tecnica ad accesso
singolo. I sistemi radiomobili professionali analogici in tecnica
multiaccesso possono essere realizzati utilizzando anche le frequenze
libere in banda VHF e UHF gia' attribuite al servizio radiomobile
professionale non in tecnica multiaccesso.
2. Il numero delle coppie di frequenze, da assegnare a ciascun
sistema radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso
autogestito, comprendente anche le frequenze di servizio necessarie
al funzionamento del sistema stesso, e' stabilito secondo le fasce di
cui all'allegato G.
3. Rimangono valide le assegnazioni in numero maggiore di coppie
effettuate prima della data di entrata in vigore del presente
regolamento, fino alla relativa scadenza, non oltre comunque il
periodo previsto dall'articolo 31.
Art. 30.
Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale numerico
TETRA autogestito
1. Sono riservate al servizio radiomobile professionale numerico
TETRA autogestito, di cui all'articolo 28, le frequenze indicate
nell'allegato H.
2. Ulteriori coppie di frequenze possono essere riservate con
provvedimento ministeriale al sistema di cui al comma 1 da reperire
nelle bande di frequenze previste per tali applicazioni dal piano
nazionale di ripartizione delle frequenze in accordo con la decisione
CEPT ERC/DEC (96)04.
Art. 31.
Adeguamento dei sistemi esistenti
1. I sistemi radiomobili professionali in tecnica multiaccesso, in
esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
devono adeguarsi alle disposizioni in esso contenute entro tre anni
dalla suddetta data.
Sezione 7
Radioamatori
Art. 32.
Definizione
1. L'attivita' di radioamatore consiste nell'espletamento di un
servizio, svolto, in linguaggio chiaro o con l'uso di codici
internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico
anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione
e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la
relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica
della radioelettricita' a titolo esclusivamente personale senza alcun
interesse di natura economica.
2. L'attivita' di radioamatore puo' essere svolta, al di fuori
della sede dell'impianto, con apparato portatile anche su mezzo
mobile, escluso quello aereo.
Art. 33.
P a t e n t e
1. Per conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto o
l'esercizio di stazione di radioamatore e' necessario che il
richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore, di
classe A o di classe B, di cui all'articolo 34.
2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono
essere superate le relative prove di esame.
Art. 34.
Tipi di autorizzazione
1. L'autorizzazione generale per l'impianto o l'esercizio di
stazione di radioamatore e' di due tipi: classe A e classe B,
corrispondenti, rispettivamente, alle classi 1 e 2 previste dalla
raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni 1º dicembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991.
2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A e' abilitato
all'impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano
nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di
radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con potenza
massima di 500 Watt.
3. Il titolare di autorizzazione generale di classe B e' abilitato
all'impiego delle stesse bande di frequenza di cui al comma 2,
limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz con potenza
massima di 10 Watt.
Art. 35.
Requisiti
1. L'impianto o l'esercizio della stazione di radioamatore sono
consentiti a chi:
a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi
accordi di reciprocita', fermo restando quanto disposto dall'articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero
sia residente in Italia;
b) abbia eta' non inferiore a sedici anni;
c) sia in possesso della relativa patente;
d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena
restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure
di sicurezza e di prevenzione finche' durano gli effetti dei
provvedimenti e sempreche' non sia intervenuta sentenza di
riabilitazione.
Art. 36.
Dichiarazione
1. La dichiarazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, riguarda:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio
dell'interessato;
b) indicazione della sede dell'impianto;
c) gli estremi della patente di operatore;
d) il numero ed i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e
portatili;
e) il nominativo gia' acquisito, come disposto dall'articolo 37,
comma 2;
f) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 35.
2. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l'attestazione del versamento dei contributi dovuti per
istruttoria e per verifiche e controlli;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e
di assunzione delle responsabilita' civili da parte di chi esercita
la patria potesta' o la tutela.
Art. 37.
Nominativo
1. A ciascuna stazione di radioamatore e' assegnato dal Ministero
delle comunicazioni un nominativo, che non puo' essere modificato se
non dal Ministero stesso.
2. Il nominativo deve essere acquisito dall'interessato prima della
presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 36, da
inoltrare entro trenta giorni dall'assegnazione del nominativo
stesso.
Art. 38.
Attivita' di radioamatore all'estero
1. I cittadini di Stati appartenenti alla Conferenza europea delle
amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), che
siano in possesso della licenza rilasciata ai sensi della relativa
raccomandazione, sono ammessi, in occasione di soggiorni temporanei,
ad esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o
installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalita' ma
nel rispetto delle norme vigenti in Italia.
2. I soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), che
intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono
richiedere all'organo competente del Ministero delle comunicazioni
l'attestazione della rispondenza della autorizzazione generale alle
prescrizioni dettate con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 1º dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991.
3. L'impianto o l'esercizio della stazione di radioamatore, in
occasione di soggiorno temporaneo in Paese estero, e' soggetto
all'osservanza delle disposizioni del regolamento delle
radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e delle norme
vigenti nel Paese visitato.
Art. 39.
Calamita' - contingenze particolari
1. L'Autorita' competente puo', in caso di pubblica calamita' o per
contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le
stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i
limiti stabiliti dall'articolo 32.
Art. 40.
Assistenza
1. Puo' essere consentita ai radioamatori di svolgere attivita' di
radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa
tempestiva comunicazione al Ministero delle comunicazioni del
nominativo dei radioamatori partecipanti, della localita', della
durata e dell'orario dell'avvenimento.
Art. 41.
Stazioni ripetitrici
1. Le associazioni a carattere nazionale dei radioamatori
legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle
disposizioni recate dall'articolo 8, commi 1, 2, e 38,
l'autorizzazione generale per l'installazione o l'esercizio:
a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione,
ritrasmissione o instradamento di messaggi;
c) di impianti destinati ad uso collettivo.
2. L'installazione o l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso
amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere
identificata dal nominativo di cui all'articolo 37 relativo al
radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una
sbarra.
Art. 42.
Autorizzazioni speciali
1. Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale
per l'impianto o l'esercizio di stazione di radioamatore puo' essere
conseguita da:
a) universita';
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado,
statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole
elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che
deve attestare la qualifica della scuola o dell'istituto;
c) scuole e corsi d'istruzione militare per i quali la
dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa;
d) sezioni delle associazioni nazionali dei radioamatori
legalmente costituite;
e) enti pubblici territoriali per finalita' concernenti le loro
attivita' istituzionali.
2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata
ad operatori nominativamente indicati nella dichiarazione, di eta'
non inferiore ad anni 18, muniti di patente e dei requisiti richiesti
dall'articolo 35 per il conseguimento dell'autorizzazione generale
connessa all'impianto od all'esercizio di stazione di radioamatore.
Sezione 8
Art. 43.
Ascolto
1. E libera l'attivita' di solo ascolto sulla gamma di frequenze
attribuite al servizio di radioamatore.
Art. 44.
Banda cittadina-CB
1. Le comunicazioni in "banda cittadina", previa la dichiarazione
di cui all'articolo 8, comma 6, sono consentite ai cittadini di eta'
non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio
economico europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi
accordi di reciprocita', fermo restando quanto disposto dall'articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche'
ai soggetti residenti in Italia.
2. Non e' consentita l'attivita' di cui al comma 1 a chi abbia
riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva
superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di
sicurezza e di prevenzione, finche' durano gli effetti dei
provvedimenti e sempreche' non sia intervenuta sentenza di
riabilitazione.
3. La dichiarazione riguarda:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio
dell'interessato;
b) indicazione della sede dell'impianto;
c) il numero ed i tipi di apparati che si intendono utilizzare,
fissi, mobili e portatili;
d) l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 2.
4. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l'attestazione del versamento dei contributi dovuti per
l'istruttoria e per verifiche e controlli;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e
di assunzione delle responsabilita' civili da parte di chi esercita
la patria potesta' o la tutela.
5. In caso di calamita' coloro che effettuano comunicazioni in
"banda cittadina" possono partecipare alle operazioni di soccorso su
richiesta delle autorita' competenti.
Capo II
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 45
Estensione
1. Ai sensi dell'articolo 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59,
le disposizioni degli articoli 217, 218, 240, 398, 399, 401, 402,
403, 404 e 405 del codice postale e delle telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese alle
corrispondenti fattispecie disciplinate dal presente regolamento per
le quali e' richiesta la licenza individuale o l'autorizzazione
generale.
Art. 46.
Abrogazione
1. Sono abrogati gli articoli 189, 192, 215, 337 e 409 del codice
postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
2. La restituzione della cauzione, dopo l'accertamento della
regolarita' dei pagamenti, e' effettuata dal Ministero delle
comunicazioni entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
Art. 47.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2002,
salvo per cio' che concerne il servizio radiomobile professionale
numerico TETRA autogestito o per quanto diversamente previsto dal
presente regolamento.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 ottobre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Ruggiero, Ministro degli affari esteri
Martino, Ministro della difesa
Castelli, Ministro della giustizia
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Scajola, Ministro dell'interno
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 7 Comunicazioni, foglio n. 209