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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

5 ottobre 2001, n.447

(Entrato in vigore il 01.01.2002)

Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato. (GU n. 300 del 28-12-2001- Suppl. Ordinario n.282)

 
Capo I
ATTIVITA' DI TELECOMUNICAZIONI AD USO PRIVATO
Sezione 1
Definizioni, scopo ed ambito di applicazione
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.
1214,  recante  norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di
stazioni di radioamatore;
Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale,  di  bancoposta  e  delle  telecomunicazioni,  approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 marzo 1973, n. 156, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha istituito l'Autorita'
per  le  garanzie nelle comunicazioni ed ha dettato norme sui sistemi
di telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Visto  l'articolo 20, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  recante  misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo;
Visto  il  regolamento  delle  radiocomunicazioni,  che  integra la
costituzione   e  la  convenzione  dell'Unione  internazionale  delle
telecomunicazioni   (UIT),  adottate  a  Kyoto  il  14 ottobre  1994,
ratificate con legge 26 gennaio 1999, n. 26;
Visto  l'articolo  2,  comma  2,  della legge 8 marzo 1999, n. 50 -
legge di semplificazione 1998;
Visti   gli  articoli  32-bis  e  32-ter  del  decreto  legislativo
30 luglio   1999,   n.  300,  come  introdotti  dall'articolo  6  del
decreto-legge  12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto  il decreto ministeriale 28 febbraio 2000 che ha approvato il
piano  nazionale  di  ripartizione  delle  frequenze,  pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 65 del 18 marzo
2000;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata   la   necessita'   di   adeguare  gli  istituti  della
concessione  e  dell'autorizzazione  ad uso privato di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 al nuovo regime delle
licenze   individuali  e  delle  autorizzazioni  generali  introdotto
dall'articolo 20, commi 4 e 5, della citata legge n. 448 del 1998;
Sentito   il  Consiglio  superiore  tecnico  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
Udito  il  parere  dell'Autorita'  garante  della concorrenza e del
mercato prot. n. 12809 del 10 febbraio 2000;
Udito  il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
prot. 6718/00/NA del 21 aprile 2000;
Vista  la  nota  della  Commissione  europea n. 4735 del 5 dicembre
2000;
Udito   il   parere  del  Consiglio  di  Stato  n.  105/2001,  reso
nell'adunanza  della  sezione  consultiva  per gli atti normativi del
23 aprile 2001;
Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 settembre 2001;
Sulla  proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i
Ministri  per  le  politiche  comunitarie, degli affari esteri, della
difesa,  della  giustizia,  delle attivita' produttive, dell'interno,
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, dell'economia e
delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente regolamento:
                                Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento si intendono per:
    a)  "servizio di telecomunicazioni", un servizio la cui fornitura
consiste,    in    tutto   o   in   parte,   nella   trasmissione   e
nell'instradamento  di  segnali  su  reti  di  telecomunicazioni, ivi
compreso  qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti
audiovisivi,   esclusa   la   diffusione   circolare   dei  programmi
radiofonici e televisivi;
    b) "servizio di telecomunicazioni ad uso privato", un servizio di
telecomunicazioni  svolto  nell'interesse  proprio dal titolare o dai
contitolari  di  una  licenza  individuale  o  di  una autorizzazione
generale;
    c)   "licenza   individuale",  un  provvedimento  rilasciato  dal
Ministero  delle comunicazioni per lo svolgimento di una attivita' di
telecomunicazioni ad uso privato;
    d)   "autorizzazione   generale",  un'autorizzazione  a  svolgere
un'attivita' di telecomunicazioni ad uso privato che si consegue:
      1)  sulla  base  dell'istituto  del  silenzio-assenso  dopo  un 
predeterminato   periodo   di  tempo  dalla  produzione  di  apposita
dichiarazione;
      2) contestualmente alla produzione della dichiarazione da parte
del soggetto interessato;
    e)  "libero  uso",  la  facolta'  di utilizzo di dispositivi o di
apparecchiature  terminali  di  telecomunicazioni senza necessita' di
licenza o di autorizzazione.
                               Art. 2.
                   Scopo ed ambito di applicazione
   1. Il presente capo:
    a)  individua  i servizi ed i sistemi di telecomunicazioni ad uso
privato  da  assoggettare  a  licenza individuale o ad autorizzazione
generale;   indica   altresi'   le  apparecchiature  terminali  ed  i
dispositivi di libero uso;
    b)  fissa  le  condizioni  per  le  licenze  individuali e per le
autorizzazioni  generali  ai  fini  dell'installazione  di impianti e
dell'esercizio di servizi di telecomunicazioni;
    c)  fissa  le  condizioni  per  l'adeguamento delle concessioni e
delle autorizzazioni ad uso privato gia' rilasciate alle disposizioni
di cui alla lettera b).
Art. 3.
  Amministrazioni dello Stato, organismi militari ed internazionali
  1.  Restano  in  vigore le disposizioni dettate dagli articoli 184,
commi  primo,  quarto  e  quinto,  e  316  del codice postale e delle
telecomunicazioni,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
 Sezione 2
Categorie di attivita' di telecomunicazioni ad uso privato
Art. 4.
                         Licenza individuale
   1.  Una licenza individuale e' necessaria nel caso di installazione
di  una  o  piu' stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di
collegamenti  di Terra e via satellite richiedenti un'assegnazione di
frequenza, con particolare riferimento a:
    a)  sistemi:  fissi,  mobili  terrestri, mobili marittimi, mobili
      aeronautici;
    b) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione;
    c) sistemi di ricerca spaziale;
    d) sistemi di esplorazione della Terra;
    e) sistemi di operazioni spaziali;
    f) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
    g) sistemi di ausilio alla meteorologia;
    h) sistemi di radioastronomia.
Art. 5.
Autorizzazione generale
   1. Un'autorizzazione generale e' necessaria nel caso di:
    a)  installazione o esercizio di una rete di telecomunicazioni su
supporto  fisico,  ad  onde  convogliate  e  con  sistemi  ottici, ad
eccezione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera a);
    b)  installazione  o  esercizio di sistemi che impiegano bande di
      frequenze di tipo collettivo:
      1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e
con  protezione  da  interferenze  provocate  da  stazioni  di  altri
servizi,  compatibilmente  con  gli  statuti dei servizi previsti dal
piano  nazionale  di  ripartizione  delle frequenze e dal regolamento
delle   radiocomunicazioni;   in   particolare  appartengono  a  tale
categoria  le  stazioni  di  radioamatore  nonche'  le stazioni e gli
impianti di cui all'articolo 41, comma 1;
      2)  senza  alcuna  protezione,  mediante  dispositivi di debole
potenza,    compresi    quelli   rispondenti   alla   raccomandazione
CEPT/ERC/REC  70-03. In particolare l'autorizzazione e' richiesta nel
caso:
        2.1) di installazione o esercizio di reti locali a tecnologia
DECT  o  UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 6, comma
      1, lettera a);
        2.2)  di  installazione o esercizio di reti locali radiolan e
hiperlan,  ad  eccezione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1,
lettera b);
        2.3)  di  installazione  o  esercizio  di  apparecchiature in
ausilio  al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti
alla  sicurezza  ed  al  soccorso  sulle  strade,  alla vigilanza del
traffico,  ai  trasporti  a  fune,  al  controllo delle foreste, alla
disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;
        2.4)  di  installazione  o  esercizio  di  apparecchiature in
ausilio  ad  imprese  industriali, commerciali, artigiane ed agrarie,
comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione;
        2.5)  di  installazione  o  esercizio  di apparecchiature per
collegamenti  riguardanti  la  sicurezza  della vita umana in mare, o
comunque  l'emergenza,  fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate
presso  sedi  di  organizzazioni nautiche nonche' per collegamenti di
servizio fra diversi punti di una stessa nave;
        2.6)  di  installazione  o  esercizio  di  apparecchiature in
ausilio alle attivita' sportive ed agonistiche;        
2.7)  di  installazione o esercizio di apparecchi per ricerca
persone;
        2.8)  di  installazione  o  esercizio  di  apparecchiature in
ausilio  alle  attivita'  professionali  sanitarie  ed alle attivita'
direttamente ad esse collegate;
        2.9)  di  installazione  o  esercizio  di apparecchiature per
comunicazioni  a  breve  distanza di tipo diverso da quelle di cui ai
numeri  da 2.1) a 2.8), comprese le comunicazioni in "banda cittadina
- CB", sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilita'
di  chiamata  selettiva  e  l'adozione  di  congegni e sistemi atti a
rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il
divieto  di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di
programmi o comunicati destinati alla generalita' degli ascoltatori.
  2.  Le  bande  di  frequenze  e  le  caratteristiche tecniche delle
apparecchiature sono definite a norma dell'articolo 20.
Art. 6.
Libero uso
   1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di
tipo   collettivo,   senza  alcuna  protezione,  per  collegamenti  a
brevissima  distanza  con  apparati  a  corto raggio, compresi quelli
rispondenti  alla  raccomandazione  CEPT-ERC/REC  70-03, tra le quali
rientrano in particolare:
    a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai
sensi  dell'articolo  183,  comma secondo, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 156 del 1973;
    b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell'ambito del fondo,
ai sensi dell'articolo 183, comma secondo, del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  156  del  1973;  sono  disciplinate  ai  sensi
dell'articolo  5  le  reti  hiperlan  operanti  obbligatoriamente  in
ambienti chiusi o con vincoli specifici;
         c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
         d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;
         e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
         f) telecomandi dilettantistici;
         g) applicazioni induttive;
         h)radiomicrofoni   a   banda   stretta  e  radiomicrofoni  non
         professionali;
         i) ausilii per handicappati;
         l) applicazioni medicali di debolissima potenza;
         m) applicazioni audio senza fili;
         n) apriporta;
         o) radiogiocattoli;
         p) apparati per l'individuazione di vittime da valanga;
         q) apparati non destinati ad impieghi specifici.
  2. Sono altresi' di libero uso:
    a)  i  collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con
sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo 183, comma
secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973;
    b)   gli   apparati   radioelettrici  solo  riceventi,  anche  da
satellite,  per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e
protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente
alla ricezione del servizio di radiodiffusione.
  3.  Le  bande  di  frequenze  e  le  caratteristiche tecniche delle
apparecchiature sono definite a norma dell'articolo 20.
Sezione 3

Procedure
Art. 7.
                  Procedura di licenza individuale
   1.  Nel  caso  di  richiesta  di  una  licenza  individuale  di cui
all'articolo  4,  il  soggetto  interessato e' tenuto a presentare al
Ministero  delle  comunicazioni  una  domanda,  conforme  al  modello
riportato  nell'allegato  A1,  contenente informazioni riguardanti il
richiedente  ed  una  dichiarazione di impegno ad osservare specifici
obblighi,  quali il pagamento del contributo annuo per l'attivita' di
vigilanza  e  controllo  ed  il  pagamento  del  contributo annuo per
l'impiego  delle  frequenze  assegnate  ai  fini  dell'esercizio  del
collegamento  nonche'  il  rispetto  delle  norme  di  sicurezza,  di
protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche.
  2.  Alla  domanda  di  cui  all'allegato  A1 deve essere acclusa la
documentazione seguente:
    a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in
conformita'  alle  normative  tecniche  vigenti,  finalizzato all'uso
ottimale  delle  risorse  spettrali  con particolare riferimento, fra
l'altro, alle aree di copertura, alla potenza massima irradiata, alla
larghezza di banda di canale, al numero di ripetitori; il progetto e'
elaborato   secondo  i  modelli  di  cui  agli  allegati  A2  ed  A3,
sottoscritto  da soggetto abilitato. Tale progetto deve contenere una
descrizione  tecnica  particolareggiata  del  sistema  che si intende
gestire. In particolare, esso deve indicare:
      1)  il  tipo,  l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle
stazioni   radioelettriche,   tenendo   presente   che  per  stazione
radioelettrica  si  intende  una  stazione  costituita  da uno o piu'
trasmettitori  o  ricevitori  o  da  un  complesso di trasmettitori e
ricevitori   nonche'   dagli   apparecchi   accessori  necessari  per
effettuare un servizio di radiocomunicazioni in un determinato punto;
      2)  le  frequenze,  comprese  nelle bande attribuite al tipo di
servizio che si intende gestire, di cui si propone l'utilizzazione;
      3)  il  numero  delle  stazioni radioelettriche previste per il
collegamento;
    b)  la  dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta' conforme
all'allegato   D   per  i  soggetti  per  i  quali  va  acquisita  la
documentazione  antimafia,  ai sensi del decreto legislativo 8 agosto
1994,  n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252;
    c) l'attestato dell'avvenuto versamento del contributo iniziale a
titolo    di   rimborso   delle   spese   riguardanti   l'istruttoria
amministrativa.
  3.  Il  Ministero  delle  comunicazioni,  entro  dieci  giorni  dal
ricevimento   della   domanda,   comunica  l'avvio  del  procedimento
istruttorio.
  4. Il Ministero delle comunicazioni rilascia la licenza individuale
entro  quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in
casi  particolari  e sulla base di adeguata motivazione da comunicare
all'interessato, entro centoventi giorni.
  5.  Se  in  corso  d'esame la domanda risulta carente rispetto agli
elementi informativi da considerare essenziali ed ai dati di cui agli
allegati  al  presente  regolamento, il Ministero delle comunicazioni
richiede,  non  oltre  trenta  giorni  dal  ricevimento della domanda
stessa,  le  integrazioni  necessarie  che  l'interessato e' tenuto a
fornire entro trenta giorni dalla richiesta.
  6.  Il  Ministero  delle comunicazioni, nei casi di cui al comma 5,
rilascia la licenza entro quarantacinque giorni dal ricevimento della
documentazione  integrativa  richiesta ovvero entro centoventi giorni
in casi particolari; qualora la documentazione non sia presentata nei
termini,  il Ministero comunica all'interessato l'archiviazione della
domanda.
  7.  Ogni  variazione  degli  elementi  di  cui alla domanda ed alla
relativa  documentazione, che si intenda apportare successivamente al
rilascio   della  licenza  individuale,  deve  essere  comunicata  al
Ministero   il  quale,  entro  quarantacinque  giorni,  autorizza  la
variazione o comunica all'interessato la necessita' di presentare una
nuova domanda di licenza.
  8. L'installazione o l'esercizio di una stazione radioelettrica non
possono   avvenire   prima   del   rilascio  della  relativa  licenza
individuale.
  9.  Allo  scopo  di  garantire  una gestione efficace della risorsa
spettrale,  dalla  licenza individuale non discende al titolare alcun
diritto di uso in esclusiva delle frequenze assegnate.
  10.  Una  licenza individuale non puo' essere ceduta a terzi, anche
parzialmente  e  sotto qualsiasi forma, senza l'assenso del Ministero
delle comunicazioni.
Art. 8.
                Procedura di autorizzazione generale
   1. Il soggetto che intende conseguire unautorizzazione generale, e'
tenuto  ad inviare al Ministero delle comunicazioni una dichiarazione
conforme  al  modello  riportato  nell'allegato  B1,  nel caso di cui
all'articolo  5,  comma  1,  lettera  a),  e  B2 per l'ipotesi di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), fermo restando quanto
previsto dall'articolo 37.
  2.   La   dichiarazione   contiene   le   informazioni  riguardanti
l'interessato,  le  indicazioni  circa le caratteristiche dei sistemi
radioelettrici  da  impiegare, ove previsti, e l'impegno ad osservare
specifici  obblighi  quali  quello del pagamento del contributo annuo
per   l'attivita'   di   vigilanza   e   controllo   nonche'   quello
dell'osservanza  delle  norme di sicurezza, di protezione ambientale,
di  salute della popolazione ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve
essere allegata la documentazione seguente:
    a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione
ed  esercizio di una rete di telecomunicazioni su supporto fisico, ad
onde  convogliate  e  su  sistemi ottici, sottoscritto da un soggetto
abilitato;
    b)  la  dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta' conforme
all'allegato   D   per  i  soggetti  per  i  quali  va  acquisita  la
documentazione  antimafia,  ai sensi del decreto legislativo 8 agosto
1994,  n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252;
    c) gli attestati dell'avvenuto versamento del contributo a titolo
di  rimborso  delle  spese riguardanti l'istruttoria amministrativa e
del  contributo  per l'attivita' di vigilanza e controllo relativo al
primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale.
  3. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili,
l'interessato,  sulla  scorta del verbale di collaudo della stazione,
se  prescritto,  richiede al Ministero delle comunicazioni la licenza
di stazione; questa tiene luogo dell'autorizzazione generale.
  4.   Qualora   il   Ministero   non  comunichi  all'interessato  un
provvedimento   negativo   entro  quattro  settimane  dalla  data  di
ricezione  della  dichiarazione,  di cui al comma 1, l'autorizzazione
generale   si   intende   acquisita   sulla  base  dell'istituto  del
silenzio-assenso.
  5.  Se l'attivita' non puo' essere avviata, a seguito di intervento
del  Ministero  delle  comunicazioni,  l'interessato  ha  diritto  al
rimborso del contributo versato per verifiche e controlli.
  6.  Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2),
il  soggetto  e'  tenuto  ad  inviare una dichiarazione contenente le
informazioni  di  cui  al  modello  riportato  nell'allegato C, fermo
restando  quanto previsto dall'articolo 45. Per la compilazione della
dichiarazione si applicano le disposizioni dettate dal comma 2, fatta
eccezione  per  la  lettera a). La produzione della dichiarazione da'
titolo  ad  avviare  contestualmente l'attivita' di telecomunicazioni
oggetto della dichiarazione stessa.
  7.  Il titolare dell'autorizzazione generale e' tenuto a conservare
copia della dichiarazione di cui ai commi 1 e 6.
  8. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla
relativa documentazione deve essere comunicata al Ministero il quale,
entro  trenta  giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso,
comunica  all'interessato  la  necessita'  di  presentare  una  nuova
dichiarazione.
  9.  La  cessione  dell'autorizzazione  generale  e'  comunicata  al
Ministero   delle   comunicazioni,   il   quale   formula   eventuali
osservazioni entro trenta giorni.
Sezione 4
Disposizioni comuni alle attivita' di telecomunicazioni ad uso privato
Art. 9.
Validita'
  1.  Le  licenze  individuali  e  le  autorizzazioni  generali hanno
      validita' non superiore a dieci anni e sono rinnovabili.
  2.  La  validita' delle licenze individuali e' indicata nei singoli
provvedimenti  dal Ministero delle comunicazioni, tenendo anche conto
dell'eventuale   richiesta  dell'interessato;  nel  provvedimento  e'
stabilito  anche  il periodo entro il quale deve essere presentata la
domanda di rinnovo, di norma sei mesi prima della scadenza.
  3.  Per le autorizzazioni generali l'interessato puo' fissare nella
dichiarazione,  rispetto  a  quanto  previsto nel comma 1, un periodo
inferiore,  fermo  restando che il Ministero delle comunicazioni puo'
intervenire  al  riguardo  in  sede  di istruttoria della pratica; il
rinnovo  deve  essere  richiesto  con  sessanta  giorni  di  anticipo
rispetto alla scadenza.
  4.  La  scadenza della validita' deve coincidere con il 31 dicembre
dell'ultimo anno di validita'.
  5.  L'interessato  puo'  richiedere,  motivandolo,  il  rilascio di
licenze  individuali  temporanee:  sono  tali  quelle  con  validita'
inferiore   all'anno;   ugualmente  l'interessato  puo'  fissare  una
validita'   temporanea,   inferiore   all'anno,  nella  dichiarazione
finalizzata   al  conseguimento  delle  autorizzazioni  generali.  Le
licenze  e le autorizzazioni temporanee sono assoggettate a specifici
contributi.
Art. 10.
                        Domande e dichiarazioni
   1.  Le  domande  di licenza individuale e le dichiarazioni inerenti
alle  autorizzazioni  generali possono essere consegnate direttamente
all'ufficio  competente  ovvero trasmesse mediante invio raccomandato
con avviso di ricevimento.
2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo 8, comma 4, la
dichiarazione,  di  cui  al  medesimo  articolo  8, tiene luogo della
licenza di stazione.
  3.  Nel caso in cui la domanda o la dichiarazione di cui al comma 1
sia  prodotta  da  piu' soggetti, deve essere designato tra questi il
rappresentante  abilitato  a tenere i rapporti con il Ministero delle
comunicazioni.
                              Art. 11.
                              Requisiti
   1.  Le  licenze  individuali  e  le  autorizzazioni generali, salvo
quanto previsto nelle sezioni 7u' e 8u', possono essere conseguite da
cittadini  o da persone giuridiche dell'Unione europea e dello Spazio
economico europeo o di Stato appartenente all'Organizzazione mondiale
del  commercio  (OMC), a condizione che, relativamente all'OMC, siano
state  ratificate  le  inerenti disposizioni, ovvero di Stato con cui
siano  intervenuti  accordi  di  reciprocita',  fermo restando quanto
disposto  dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286.
  2.  Non  puo' conseguire il titolo chi abbia riportato condanna per
delitti  non  colposi  a pena restrittiva superiore a due anni ovvero
sia  stato  sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finche'
durano gli effetti dei provvedimenti e sempreche' non sia intervenuta
sentenza di riabilitazione.
Art. 12.
Obblighi
   1.  Il titolare di licenza individuale e di autorizzazione generale
e'  tenuto, nel corso di validita' del titolo, ad ottemperare a norme
adottate  nell'interesse  della  collettivita'  o  per  l'adeguamento
all'ordinamento    internazionale   con   specifico   riguardo   alla
sostituzione  o  all'adattamento  delle  apparecchiature  nonche'  al
cambio delle frequenze.
  2.   Il   soggetto,   che  ha  titolo  ad  esplicare  attivita'  di
telecomunicazioni   ad   uso  privato,  e'  tenuto  a  rispettare  le
disposizioni  vigenti  in  materia  di  sicurezza,  di  salute  della
popolazione,  di protezione ambientale, nonche' le norme urbanistiche
e  quelle  dettate  dai  regolamenti  comunali  in  tema  di  assetto
territoriale.
  3.   Ai   fini  dell'installazione  o  dell'esercizio  di  stazioni
ricetrasmittenti  negli  aeroporti  civili  e  nelle  aree  adiacenti
soggette alle relative servitu', l'interessato e' tenuto ad acquisire
preventivamente  il  benestare  di competenza dell'Ente nazionale per
l'aviazione   civile   relativamente   agli   aspetti   di  sicurezza
aeronautici.
Art. 13.
                  Sospensione - revoca - decadenza
   1.  In  caso  di  inosservanza degli obblighi previsti dal presente
regolamento,  ivi  compreso  quello  del  versamento  dei contributi,
previa  diffida,  la  licenza individuale e l'autorizzazione generale
possono essere sospese fino a trenta giorni.
  2.  Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell'applicazione
del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.
  3.  La decadenza dalla licenza o dall'autorizzazione e' pronunciata
quando   venga   meno   uno   dei  requisiti  previsti  dal  presente
regolamento.
Art. 14.
                               Contributi
   1.  La  disciplina dei contributi inerenti alle licenze individuali
ed  alle  autorizzazioni generali e' dettata dal decreto del Ministro
delle  comunicazioni  di  cui  all'articolo  20, comma 6, della legge
23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 15.
                              Adeguamento
  1.  In  sede  di  prima  applicazione  del presente regolamento, le
concessioni  e  le  autorizzazioni  in  atto  alla data di entrata in
vigore  del  regolamento  stesso  si  convertono  automaticamente  in
licenza  individuale  ed  in autorizzazioni generali sulla base delle
disposizioni recate dagli articoli 4 e 5.
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano
di  avere  validita'  le  concessioni e le autorizzazioni concernenti
l'utilizzo  di apparecchiature terminali e di dispositivi per i quali
l'articolo 6 prevede il libero uso.
  3.  Alla  data  di  entrata  in  vigore del presente regolamento le
licenze  individuali  e  le autorizzazioni generali di cui al comma 1
acquisiscono  una  validita'  di  dieci  anni  a decorrere dalla data
originaria  della  concessione  o  della  autorizzazione  o da quella
dell'ultimo  rinnovo:  ai  titolari  e' consentito di rinunciare alla
licenza o all'autorizzazione entro il 31 dicembre 2001.
Art. 16.
                         Verifiche e controlli
  1.  Il titolare di licenza individuale e di autorizzazione generale
e'  tenuto  a  consentire  le  verifiche  ed  i  controlli  necessari
all'accertamento  della  regolarita' dello svolgimento della inerente
attivita' di telecomunicazioni.
  2.  I  competenti  uffici  del  Ministero delle comunicazioni hanno
facolta'  di  effettuare  detti  controlli e verifiche presso le sedi
degli interessati, che sono tenuti a fare accedere i funzionari.
  3.  L'accertamento  delle  violazioni delle disposizioni recate dal
presente  regolamento  e'  svolto, ferme restando le competenze degli
organi  di  polizia,  dagli  uffici  periferici  del  Ministero delle
comunicazioni ai quali compete l'applicazione delle previste sanzioni
amministrative.
Art. 17.
                                Rinuncia
   1.  Gli  interessati possono rinunciare alla licenza individuale ed
alla  autorizzazione  generale  entro il 30 novembre di ciascun anno,
indipendentemente   dalla  durata  della  validita'  del  titolo.  La
rinuncia  ha effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo. Le relative
comunicazioni    possono   essere   consegnate   anche   direttamente
all'ufficio competente del Ministero delle comunicazioni.
Art. 18.
                   Requisiti delle apparecchiature
   1.  Le  apparecchiature  impiegate  per  le  attivita'  di cui agli
articoli  4,  5  e  6,  se  non  disciplinate dal decreto legislativo
9 maggio  2001,  n.  269,  devono  essere rispondenti alle specifiche
stabilite in materia di compatibilita' elettromagnetica, di sicurezza 
elettrica  e  di  altri  requisiti essenziali nonche' alle specifiche
previste in materia di conformita' tecnica.
Art. 19.
                               Frequenze
   1.  L'utilizzazione delle frequenze deve conformarsi alla normativa
in vigore nell'ordinamento italiano.
Art. 20.
                     Bande collettive di frequenze
   1.   Con  provvedimenti  del  Ministero  delle  comunicazioni  sono
definite:
    a)  le bande di frequenze di tipo collettivo la cui utilizzazione
e' prevista dagli articoli 5 e 6;
    b)  le  interfacce radio delle apparecchiature disciplinate dalla
direttiva 1999/5/CE;
    c)  le  caratteristiche  tecniche e le modalita' di funzionamento
delle   apparecchiature  indicate  negli  articoli  5  e  6,  se  non
disciplinate dalla direttiva 1999/5/CE;
    d)   le  integrazioni  necessarie  per  adeguare  l'elenco  delle
apparecchiature di cui agli articoli 5 e 6.
Art. 21.
           Collegamento alle reti pubbliche e interconnessione
   1. E consentito alle reti ed ai sistemi di telecomunicazione ad uso
privato,  previo  consenso  del  Ministero  delle  comunicazioni,  di
collegarsi  alle  reti  pubbliche  di telecomunicazioni per motivi di
emergenza  e  per  il  conseguimento  delle  finalita'  proprie della
relativa  licenza  e  delle  autorizzazioni  generali  nonche'  delle
finalita'  ammesse  in caso di esercizio di apparecchiature in libero
uso.
  2. E consentita l'interconnessione fra reti di telecomunicazione ad
uso  privato per motivi di pubblica utilita' inerenti alla sicurezza,
alla  salvaguardia della vita umana ed alla protezione dei beni e del
territorio,  quali  i servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti,
gasdotti  fra loro collegati e le attivita' di protezione civile e di
difesa  dell'ambiente  e  del  territorio  nonche' la sicurezza della
navigazione  in ambito portuale. Le condizioni per l'interconnessione
sono   valutate   dal  Ministero  delle  comunicazioni  al  quale  e'
presentata  apposita  domanda  dalle  parti interessate corredata dal
relativo progetto tecnico.
Art. 22.
                           Sperimentazione
   1.  E consentita la sperimentazione di sistemi e di apparecchiature
di   radiocomunicazione,   previo  rilascio  di  licenza  individuale
temporanea  o conseguimento di autorizzazione generale temporanea. La
licenza  e  l'autorizzazione  hanno  validita' massima di centottanta
giorni,  rinnovabile  previa  ulteriore  domanda  o  dichiarazione al
Ministero  delle  comunicazioni,  il  quale si riserva di valutare le
motivazioni addotte, anche sulla base dei risultati conseguiti, entro
sessanta giorni.
Art. 23.
                        Servizi via satellite
   1.  Il rilascio delle licenze individuali ed il conseguimento delle
autorizzazioni generali riguardanti i servizi di rete ed i servizi di
comunicazione  via  satellite  per  uso privato sono disciplinati dal
presente  regolamento  sulla  scorta  delle  disposizioni dettate dal
decreto  legislativo  11 febbraio  1997,  n.  55,  ed  in particolare
dall'articolo 11, comma 3.
Sezione 5
Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche richiedenti 
un'assegnazione di frequenze
Art. 24.
                 Rilascio delle licenze individuali
   1. Le licenze individuali sono rilasciate fino ad esaurimento delle
frequenze riservate.
  2.  Nel  rilascio  delle  licenze individuali si ha riguardo in via
prioritaria alle esigenze di natura pubblica.
  3.  Il  rilascio  a  soggetti privati delle licenze individuali per
l'impianto  o l'esercizio di stazioni radioelettriche e' consentito a
sussidio di attivita' industriali, commerciali, artigianali, agricole
e rientranti nel settore del terziario.
Art. 25.
                       Stazione radioelettrica
   1.  Ogni  stazione  radioelettrica che operi su frequenza assegnata
deve essere munita di apposito documento di esercizio, rilasciato dal
Ministero delle comunicazioni, contenente gli elementi riguardanti la
relativa  licenza  individuale  nonche'  i  dati  significativi della
stazione stessa.
Art. 26.
                          Risorsa spettrale
   1. Nel caso in cui la risorsa spettrale assegnata risulti eccessiva
rispetto  alle  esigenze  del  soggetto  interessato  ovvero  non sia
impiegata,  in  tutto  o  in parte, dal soggetto stesso, il Ministero
delle  comunicazioni,  previa  comunicazione  o  diffida,  provvede a
modificare  la  licenza  individuale  e, se necessario, a revocare la
licenza stessa.
Art. 27.
                          Emittenza privata
   1.  Per  i  collegamenti in diretta attraverso ponti mobili e per i
collegamenti  temporanei, di cui all'articolo 1, comma 8, della legge
30 aprile  1998,  n.  122,  le emittenti utilizzano esclusivamente le
frequenze  comprese  nelle  bande  destinate  allo  scopo  dal  piano
nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.
Sezione 6

Servizio radiomobile professionale autogestito
Art. 28.
                            O g g e t t o
   1. Il servizio radiomobile professionale, per il quale e' richiesta
la  licenza  individuale, e' un servizio di radiocomunicazioni ad uso
professionale  tra stazioni di base e stazioni mobili terrestri e tra
queste ultime. Esso permette di effettuare comunicazioni di fonia, di
dati, di messaggi precodificati, includendo prestazioni specifiche di
chiamata  di  gruppo,  di  chiamata  prioritaria  e  di  chiamata  di
emergenza.
  2.  Il  sistema  analogico o numerico in tecnica multiaccesso e' un
sistema  che  consente,  attraverso  una  o piu' stazioni di base, di
accedere ad un gruppo comune di frequenze.
  3. La presente sezione:
    a) disciplina  il  servizio radiomobile professionale analogico e
numerico autogestito in tecnica multiaccesso;
    b) individua   gruppi   distinti   di  frequenze  per  i  servizi
radiomobili professionali analogici e numerici autogestiti.
  4.  Il  servizio  radiomobile  professionale  numerico  autogestito
utilizza,  in  prima  applicazione,  la tecnologia TETRA (terrestrial
trunked    radio),    cosi'   come   definita   dall'ETSI   (european
telecommunication standard institute).
  5.  L'impiego  di  standard  diversi dal TETRA con l'individuazione
delle necessarie frequenze e' disciplinato da apposito regolamento.
Art. 29.
Frequenze   previste   per   il  servizio  radiomobile  professionale
            analogico in tecnica multiaccesso autogestito
   1.  Le  coppie di frequenza in banda VHF elencate nell'allegato E e
le  coppie di frequenza in banda UHF elencate nell'allegato F possono
essere utilizzate per il servizio radiomobile professionale analogico
autogestito  sia  in  tecnica  multiaccesso che in tecnica ad accesso
singolo.  I  sistemi  radiomobili  professionali analogici in tecnica
multiaccesso possono essere realizzati utilizzando anche le frequenze
libere  in  banda  VHF  e UHF gia' attribuite al servizio radiomobile
professionale non in tecnica multiaccesso.
  2.  Il  numero  delle  coppie  di frequenze, da assegnare a ciascun
sistema  radiomobile  professionale analogico in tecnica multiaccesso
autogestito,  comprendente  anche le frequenze di servizio necessarie
al funzionamento del sistema stesso, e' stabilito secondo le fasce di
cui all'allegato G.
  3.  Rimangono  valide  le assegnazioni in numero maggiore di coppie
effettuate  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del presente
regolamento,  fino  alla  relativa  scadenza,  non  oltre comunque il
periodo previsto dall'articolo 31.
Art. 30.
Frequenze  riservate  al  servizio radiomobile professionale numerico
                          TETRA autogestito
   1.  Sono  riservate  al servizio radiomobile professionale numerico
TETRA  autogestito,  di  cui  all'articolo 28,  le frequenze indicate
nell'allegato H.
  2.  Ulteriori  coppie  di  frequenze  possono  essere riservate con
provvedimento  ministeriale  al sistema di cui al comma 1 da reperire
nelle  bande  di  frequenze  previste per tali applicazioni dal piano
nazionale di ripartizione delle frequenze in accordo con la decisione
CEPT ERC/DEC (96)04.
Art. 31.
                  Adeguamento dei sistemi esistenti
   1.  I sistemi radiomobili professionali in tecnica multiaccesso, in
esercizio  alla  data  di entrata in vigore del presente regolamento,
devono  adeguarsi  alle disposizioni in esso contenute entro tre anni
dalla suddetta data.
Sezione 7
Radioamatori
Art. 32.
                              Definizione
   1.  L'attivita'  di  radioamatore  consiste nell'espletamento di un
servizio,  svolto,  in  linguaggio  chiaro  o  con  l'uso  di  codici
internazionalmente  ammessi,  esclusivamente  su mezzo radioelettrico
anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione
e  di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la
relativa  autorizzazione  generale e che si interessano della tecnica
della radioelettricita' a titolo esclusivamente personale senza alcun
interesse di natura economica.
  2.  L'attivita'  di  radioamatore  puo'  essere svolta, al di fuori
della  sede  dell'impianto,  con  apparato  portatile  anche su mezzo
mobile, escluso quello aereo.
Art. 33.
                             P a t e n t e
   1.  Per  conseguire  l'autorizzazione  generale  per  l'impianto  o
l'esercizio   di  stazione  di  radioamatore  e'  necessario  che  il
richiedente  sia  in possesso della relativa patente di operatore, di
classe A o di classe B, di cui all'articolo 34.
  2.  Per  il  conseguimento  delle  patenti di cui al comma 1 devono
essere superate le relative prove di esame.
Art. 34.
                         Tipi di autorizzazione
   1.  L'autorizzazione  generale  per  l'impianto  o  l'esercizio  di
stazione  di  radioamatore  e'  di  due  tipi:  classe  A e classe B,
corrispondenti,  rispettivamente,  alle  classi  1 e 2 previste dalla
raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con decreto del Ministro delle
poste  e  delle  telecomunicazioni 1º dicembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991.
  2.  Il titolare di autorizzazione generale di classe A e' abilitato
all'impiego  di  tutte  le  bande  di  frequenze attribuite dal piano
nazionale   di  ripartizione  delle  radiofrequenze  al  servizio  di
radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con potenza
massima di 500 Watt.
  3.  Il titolare di autorizzazione generale di classe B e' abilitato
all'impiego  delle  stesse  bande  di  frequenza  di  cui al comma 2,
limitatamente  a  quelle  uguali  o  superiori  a  30 MHz con potenza
massima di 10 Watt.
Art. 35.
                               Requisiti
   1.  L'impianto  o  l'esercizio  della stazione di radioamatore sono
consentiti a chi:
    a) abbia  la  cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi
accordi di reciprocita', fermo restando quanto disposto dall'articolo
2,  comma  2,  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero
sia residente in Italia;
    b) abbia eta' non inferiore a sedici anni;
    c) sia in possesso della relativa patente;
    d) non  abbia  riportato  condanne per delitti non colposi a pena
restrittiva  superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure
di  sicurezza  e  di  prevenzione  finche'  durano  gli  effetti  dei
provvedimenti   e   sempreche'   non   sia  intervenuta  sentenza  di
riabilitazione.
Art. 36.
                             Dichiarazione
   1. La dichiarazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, riguarda:
    a) cognome,  nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio
dell'interessato;
    b) indicazione della sede dell'impianto;
    c) gli estremi della patente di operatore;
    d) il  numero ed i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e
portatili;
    e) il  nominativo gia' acquisito, come disposto dall'articolo 37,
comma 2;
    f) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 35.
  2. Alla dichiarazione sono allegate:
    a)  l'attestazione  del  versamento  dei  contributi  dovuti  per
istruttoria e per verifiche e controlli;
    b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e
di  assunzione  delle responsabilita' civili da parte di chi esercita
la patria potesta' o la tutela.
Art. 37.
Nominativo
   1.  A  ciascuna stazione di radioamatore e' assegnato dal Ministero
delle  comunicazioni un nominativo, che non puo' essere modificato se
non dal Ministero stesso.
  2. Il nominativo deve essere acquisito dall'interessato prima della
presentazione   della   dichiarazione  di  cui  all'articolo  36,  da
inoltrare   entro  trenta  giorni  dall'assegnazione  del  nominativo
stesso.
Art. 38.
                Attivita' di radioamatore all'estero
   1.  I cittadini di Stati appartenenti alla Conferenza europea delle
amministrazioni  delle  poste  e  delle telecomunicazioni (CEPT), che
siano  in  possesso  della licenza rilasciata ai sensi della relativa
raccomandazione,  sono ammessi, in occasione di soggiorni temporanei,
ad  esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o
installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalita' ma
nel rispetto delle norme vigenti in Italia.
  2.  I  soggetti  di  cui  all'articolo 35, comma 1, lettera a), che
intendano   soggiornare   nei   Paesi  aderenti  alla  CEPT,  possono
richiedere  all'organo  competente  del Ministero delle comunicazioni
l'attestazione  della  rispondenza della autorizzazione generale alle
prescrizioni  dettate  con  decreto  del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni   1º dicembre   1990,   pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991.
  3.  L'impianto  o  l'esercizio  della  stazione di radioamatore, in
occasione  di  soggiorno  temporaneo  in  Paese  estero,  e' soggetto
all'osservanza    delle    disposizioni    del    regolamento   delle
radiocomunicazioni,  delle  raccomandazioni  della CEPT e delle norme
vigenti nel Paese visitato.
Art. 39.
                 Calamita' - contingenze particolari
   1. L'Autorita' competente puo', in caso di pubblica calamita' o per
contingenze   particolari   di  interesse  pubblico,  autorizzare  le
stazioni  di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i
limiti stabiliti dall'articolo 32.
Art. 40.
Assistenza
   1.  Puo' essere consentita ai radioamatori di svolgere attivita' di
radioassistenza  in  occasione  di  manifestazioni  sportive,  previa
tempestiva   comunicazione   al  Ministero  delle  comunicazioni  del
nominativo  dei  radioamatori  partecipanti,  della  localita', della
durata e dell'orario dell'avvenimento.
Art. 41.
Stazioni ripetitrici
   1.   Le   associazioni   a  carattere  nazionale  dei  radioamatori
legalmente   costituite   possono   conseguire,  nel  rispetto  delle
disposizioni   recate   dall'articolo   8,   commi   1,   2,   e  38,
l'autorizzazione generale per l'installazione o l'esercizio:
    a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
    b) di   impianti   automatici   di   ricezione,   memorizzazione,
ritrasmissione o instradamento di messaggi;
    c) di impianti destinati ad uso collettivo.
  2.  L'installazione  o  l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso
amatoriale  sono  soggetti  a  comunicazione; la stazione deve essere
identificata  dal  nominativo  di  cui  all'articolo  37  relativo al
radioamatore  installatore  seguito  dalla lettera B preceduta da una
sbarra.
Art. 42.
                       Autorizzazioni speciali
   1.  Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale
per  l'impianto o l'esercizio di stazione di radioamatore puo' essere
conseguita da:
    a) universita';
    b) scuole  ed  istituti  di  istruzione  di  ogni ordine e grado,
statali   e   legalmente  riconosciuti,  ad  eccezione  delle  scuole
elementari;  la  relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite
il  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che
deve attestare la qualifica della scuola o dell'istituto;
    c) scuole   e   corsi   d'istruzione  militare  per  i  quali  la
dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa;
    d) sezioni   delle   associazioni   nazionali   dei  radioamatori
legalmente costituite;
    e) enti  pubblici  territoriali per finalita' concernenti le loro
attivita' istituzionali.
  2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata
ad  operatori  nominativamente  indicati nella dichiarazione, di eta'
non inferiore ad anni 18, muniti di patente e dei requisiti richiesti
dall'articolo  35  per  il conseguimento dell'autorizzazione generale
connessa all'impianto od all'esercizio di stazione di radioamatore.
Sezione 8
Art. 43.
Ascolto
   1.  E  libera  l'attivita' di solo ascolto sulla gamma di frequenze
attribuite al servizio di radioamatore.
Art. 44.
                           Banda cittadina-CB
   1.  Le  comunicazioni in "banda cittadina", previa la dichiarazione
di  cui all'articolo 8, comma 6, sono consentite ai cittadini di eta'
non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio
economico  europeo  ovvero  dei  Paesi  con  i quali siano intercorsi
accordi di reciprocita', fermo restando quanto disposto dall'articolo
2,  comma  2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche'
ai soggetti residenti in Italia.
  2.  Non  e'  consentita  l'attivita'  di cui al comma 1 a chi abbia
riportato  condanna  per  delitti  non  colposi  a  pena  restrittiva
superiore  a  due  anni  ovvero  sia  stato  sottoposto  a  misure di
sicurezza   e   di   prevenzione,  finche'  durano  gli  effetti  dei
provvedimenti   e   sempreche'   non   sia  intervenuta  sentenza  di
riabilitazione.
  3. La dichiarazione riguarda:
    a) cognome,  nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio
dell'interessato;
    b) indicazione della sede dell'impianto;
    c) il  numero  ed i tipi di apparati che si intendono utilizzare,
fissi, mobili e portatili;
    d) l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 2.
  4. Alla dichiarazione sono allegate:
    a) l'attestazione   del  versamento  dei  contributi  dovuti  per
l'istruttoria e per verifiche e controlli;
    b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e
di  assunzione  delle responsabilita' civili da parte di chi esercita
la patria potesta' o la tutela.
  5.  In  caso  di  calamita'  coloro che effettuano comunicazioni in
"banda  cittadina" possono partecipare alle operazioni di soccorso su
richiesta delle autorita' competenti.
Capo II
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 45
Estensione
   1.  Ai sensi dell'articolo 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59,
le  disposizioni  degli  articoli  217, 218, 240, 398, 399, 401, 402,
403,  404  e  405  del  codice  postale  e  delle  telecomunicazioni,
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n.  156, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese alle
corrispondenti  fattispecie disciplinate dal presente regolamento per
le  quali  e'  richiesta  la  licenza  individuale o l'autorizzazione
generale.
Art. 46.
                              Abrogazione
  1.  Sono  abrogati gli articoli 189, 192, 215, 337 e 409 del codice
postale   e   delle  telecomunicazioni,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
  2.  La  restituzione  della  cauzione,  dopo  l'accertamento  della
regolarita'   dei   pagamenti,  e'  effettuata  dal  Ministero  delle
comunicazioni  entro  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore del
presente regolamento.
Art. 47.
                          Entrata in vigore
   1.  Il  presente  regolamento  entra  in vigore il 1º gennaio 2002,
salvo  per  cio'  che  concerne il servizio radiomobile professionale
numerico  TETRA  autogestito  o  per quanto diversamente previsto dal
presente regolamento.
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
   Dato a Roma, addi' 5 ottobre 2001
 
                               CIAMPI
 
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Gasparri, Ministro delle comunicazioni
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Ruggiero, Ministro degli affari esteri
                              Martino, Ministro della difesa
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Scajola, Ministro dell'interno
                              Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2001
Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri  delle attivita' produttive,
registro n. 7 Comunicazioni, foglio n. 209
 

 
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